Ricordiamo che l'articolo 99 del decreto legge n. 104/2020 (cosiddetto "Decreto Agosto"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020, ha differito al 15 ottobre 2020 il termine "finale" di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione (termine precedentemente fissato al 31 agosto 2020 dal "Decreto Rilancio").
I pagamenti sospesi, in scadenza dall'8 marzo al 15 ottobre 2020, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 novembre 2020.
Il prossimo 15 ottobre 2020, salvo ulteriori proroghe, terminerà anche lo "stato di emergenza". La proroga dello stato di emergenza oltre il 15 ottobre sembra non essere solo una ipotesi, ma la decisione finale verrà presa a ridosso della scadenza, in base all'evoluzione della pandemia.
Con la fine dello stato d'emergenza, uno dei principali effetti per le imprese sarebbe il termine della procedura semplificata che consente ai datori di lavoro di decidere unilateralmente sul ricorso al lavoro agile (smart working).
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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