Il decreto legge 209/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 di sabato 11 dicembre, stabilisce che chi ha debiti con la Pubblica Amministrazione può comunque accedere ai “contributi anti Covid”, non trovando applicazione, per tale forma di sostegno, la disposizione secondo cui, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a 5mila euro, occorre controllare se il beneficiario risulta inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a quella cifra.
Pertanto, chi ha chiesto accesso agli “aiuti anti Covid” non corre il rischio di vederseli rifiutare dall’amministrazione finanziaria per la presenza di carichi fiscali pendenti.
La norma, essendo di interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva e nel caso in cui la procedura di verifica è già stata attivata, l’agente della riscossione non è tenuto a rispondere all’eventuale richiesta del soggetto pubblico (l’Agenzia Entrate); Se l’ente della riscossione ha già accertato e comunicato l’inadempienza del beneficiario, i contributi devono comunque essere corrisposti.
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Per il socio/amministratore è meglio percepire un compenso, assoggettato ad IRPEF ma che diventa un costo deducibile per la società, o un dividendo, che ha una tassazione inferiore e un minor carico contributivo in capo al percettore?
È un dilemma ricorrente ma molto difficile da risolvere anche perché non esiste una risposta univoca. Sono diverse le variabili che intervengono e che possono cambiare di anno in anno, anche per la stessa società.
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