Con un Provvedimento dell'8 settembre 2021 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, sono state definite le regole per accedere al contributo a fondo perduto previsto dal decreto "Agosto" (Dl 104/2020) dedicato alle imprese e agli esercenti che svolgono la propria attività nei centri storici dei comuni dove si trovano santuari religiosi e che presentano più di 10mila abitanti, che hanno registrato un calo del fatturato a causa della pandemia.
Nel documento sono indicate le istruzioni da seguire, sono fissati i termini per l'invio delle istanze e viene inoltre approvato il modello da compilare per accedere al beneficio.
L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019.
Il contributo è determinato per un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. In ogni caso, l'ammontare del contributo non può essere superiore a 150.000 euro. Maggiori informazioni nel Provvedimento.
Sarà possibile presentare l'istanza in modalità elettronica entro e non oltre il giorno 8 novembre 2021, anche tramite intermediario, utilizzando esclusivamente il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito dell'Agenzia delle entrate.
Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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