Sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, in scadenza tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020, nei Comuni di Lombardia e Veneto colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19. Sospesi anche gli invii di comunicazioni di irregolarità, richieste di documenti per il controllo formale, cartelle di pagamento e atti di recupero dei debiti tributari affidati all'Agente della riscossione.
Sono queste le disposizioni fornite dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate alle strutture dell'Agenzia stessa e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, a seguito del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da attuare da subito nella cosiddetta "zona rossa".
La sospensione riguarda i cittadini, i professionisti, le imprese (persone fisiche e giuridiche) e gli enti che al 21 febbraio 2020 avevano la residenza, la sede legale o operativa nei territori dei comuni individuati dall'allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020. In particolare, si tratta dei Comuni di Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano, in Provincia di Lodi, e del comune di Vo' Euganeo, in Provincia di Padova.
Per tutto il periodo di sospensione (21 febbraio-31 marzo 2020), i sostituti d'imposta con sede legale o operativa negli stessi comuni non operano le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e le ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato.
Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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