L'articolo 26 del Decreto Rilancio ha previsto due crediti d'imposta finalizzati al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni: il credito d'imposta per i conferimenti societari e il credito d'imposta per le società che aumentano il capitale.
E' attiva da lunedì 12 aprile la possibilità di trasmettere all'Agenzia delle Entrate le istanze per l'attribuzione del credito d'imposta in favore degli investitori.
Quelli che hanno investito nel rafforzamento delle piccole e medie imprese e che, quindi, possono fruire dello sconto d'imposta sull'investimento effettuato, potranno richiedere il relativo credito d'imposta del 20% inviando telematicamente l'apposito modello entro il 3 maggio 2021.
Le richieste, precisa l'Agenzia Entrate vanno inviate telematicamente, anche tramite intermediario, utilizzando il software dell'Agenzia "CreditoRafforzamentoPatrimoniale". I crediti saranno riconosciuti secondo l'ordine di presentazione e fino all'esaurimento delle risorse di 2 miliardi di euro per il 2021.
La possibilità di invio delle istanze termina il 3 maggio 2021.
Per quelle società, invece, che hanno effettuato aumenti di capitale e a cui spetta il secondo credito d'imposta (che varia del 30% al 50%), la specifica istanza può essere inviata a dal 1° giugno e fino a 2 novembre 2021.
Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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