Mercoledì 21 maggio 2025

La novità in materia di Irpef e detrazioni lavoro dipendente nella Circolare delle Entrate

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con la Circolare n. 4 del 16 maggio l'Agenzia delle Entrate illustra le novità fiscali in materia d’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e tassazione dei redditi di lavoro dipendente contenute nella Legge di bilancio 2025, ed in materia di redditi da lavoro dipendente introdotte con il Decreto n. 192/2024, c.d. Decreto delegato, attuativo della riforma fiscale (legge n. 111/2023). 

Tra le misure concernenti l'Irpef vengono riconfermate, a regime:

  • la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e relative aliquote:
    • 23% per i redditi fino a 28.000 euro;
    • 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
    • 43% per i redditi che superano 50.000 euro.
  • l’innalzamento, da 1.880 euro a 1.955 euro, della detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni a esse equiparati, e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro.
    La modifica conferma pertanto l'ampliamento, fino ad 8.500 euro, dell’ammontare del reddito escluso da imposizione (c.d. no tax area) previsto per i titolari di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, equiparandolo a quello già vigente a favore dei pensionati.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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    Tuttavia, questo approccio informale, un tempo la norma, oggi espone a rischi fiscali significativi che non possono essere ignorati.

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
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    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
  • Procuratore generale dell’impresa

    A differenza dell’institore, i semplici procuratori hanno il potere di compiere gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, ma non sono preposti ad essa. Quindi non hanno autonomia né potere direttivo, ma mansioni esclusivamente esecutive. La gestione dell’impresa è tenuta dal titolare stesso o dall’institore, i quali si servono per porre in essere gli atti già da loro deliberati dell’opera dei procuratori, sia nell’ambito dell’intera impresa, sia in un ambito circoscritto (settore di affari). 
    La legge estende ai procuratori unicamente le norme già esaminate sulla pubblicità della procura, delle sue limitazioni e della revoca (art. 2209 c.c.).

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis

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