Lunedì 9 giugno 2025

Plusvalenze, affrancamenti e riallineamenti: nuovi codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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A seguito delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2024 e dal Decreto legislativo n. 192/2024, che ha ridefinito anche la fiscalità del reddito d’impresa, l'Agenzia delle Entrate, con le Risoluzioni n. 33/E, 35/E, 36/E e 37/E del 4 giugno, ha istituito i codici tributo per il versamento tramite modello F24, rispettivamente:

  • dell’imposta sostitutiva derivante dalle plusvalenze da cessione di partecipazione qualificate realizzate da società ed enti non residenti: il codice tributo è “1864” denominato “Imposta sostitutiva su plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti – articolo 68, comma 2-bis del Tuir”;
  • dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive derivante dall’affrancamento straordinario delle riserve: il codice tributo è “1867” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive derivante dall’affrancamento straordinario delle riserve - articolo 14 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192”;

  • dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive: i codici tributo sono “1865” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di conferimento di azienda, fusione e scissione effettuati dal 1° gennaio 2024 - articolo 176, comma 2-ter, del TUIR” e “1866” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRAP per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di conferimento di azienda, fusione e scissione effettuati dal 1° gennaio 2024 - articolo 176, comma 2-ter, del TUIR”;

  • delle imposte IRES e IRAP e dell’imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP a seguito del riallineamento delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili: i codici tributo sono “1868” denominato “IRAP a seguito del riallineamento totale delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili - articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192” e “1869” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRAP a seguito del riallineamento parziale delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili - articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192”.
    Con la stessa risoluzione sono stati inoltre ridenominati i codici tributo “1817” e “1818”, come segue:
    • “1817” denominato “IRES a seguito del riallineamento totale delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili - articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192”;
    • “1818” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRES a seguito del riallineamento parziale delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili - articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192”

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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    Ricevere uno "schema d'atto" dall'Agenzia Entrate può essere un momento delicato, ma è anche un'opportunità per presentare la propria posizione prima che l'atto diventi definitivo. Prima di redigere la memoria difensiva, è fondamentale prestare attenzione a diversi aspetti chiave per massimizzare le possibilità di successo.

    Sono fondamentali alcuni passaggi:

    • comprendere a fondo lo schema d'atto - leggere attentamente e identificare le contestazioni specifiche, gli importi richiesti, le annualità interessate e le norme violate secondo l'Agenzia delle Entrate;
    • verificare che la documentazione su cui si basa l'accertamento sia effettivamente quella in possesso dell'Agenzia e che le citazioni siano accurate;
    • raccogliere la documentazione pertinente che possa confutare le contestazioni mosse e organizzarla in modo logico e facilmente consultabile;
    • valutare i termini di presentazione (scadenze ed eventuali sospensioni dei termini);
    • e a quel punto determinare la strategia difensiva. Le contestazioni dell'Agenzia sono basate su fatti errati? Ci sono precedenti giurisprudenziali o prassi consolidate? Lo schema d'atto presenta vizi di forma (es. mancanza di motivazione, errori nell'indicazione delle norme)?

    La redazione della memoria difensiva diventa dunque il passaggio essenziale della strategia difensiva.
    Prendersi il tempo necessario e i giusti supporti per analizzare tutti questi aspetti prima di agire può fare la differenza nel risultato finale.

    a cura di: Studio Dott. Alvise Bullo

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