L'articolo 63 del Decreto "Cura Italia", dal titolo "Premio ai lavoratori dipendenti", prevede che ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del TUIR, con un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro, spetta un premio pari a 100 euro, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
La disposizione ha lo scopo di dare supporto ai dipendenti che nel corso del mese di marzo hanno continuato a svolgere l'attività lavorativa nel luogo di lavoro, o in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell'impresa.
Con la Risposta n. 519 del 3 novembre 2020 l'Agenzia delle Entrate chiarisce che l'importo del premio previsto dall'articolo 63 sopracitato, riconosciuto ai dipendenti per il servizio svolto in "presenza" nel mese di marzo 2020, può essere determinato utilizzando il rapporto tra i giorni di presenza in sede effettivamente lavorati nel mese di marzo, compresi quelli svolti per l'attività sindacale, e i giorni lavorabili nel medesimo mese come previsto dal contratto collettivo o individuale.
Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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