Con Sentenza n. 70/4 del 6 febbraio 2025 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto ha chiarito che la mancata osservanza del termine di 90 giorni dalla conclusione dei lavori per trasmettere all’ENEA i dati relativi agli interventi di miglioramento energetico edilizio non fa venir meno la possibilità di usufruire della detrazione Irpef per le spese di risparmio e riqualificazione energetica sostenute.
L'agevolazione, infatti, trova la sua ragione giustificativa nell'effettività del costo sostenuto, e quindi l'omessa o tardiva comunicazione non comporta il diniego di riconoscimento della detrazione.
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