Con la Risposta n. 354 del 15 settembre l'Agenzia Entrate, rivolgendosi ad una Fondazione, ha fornito chiarimenti in merito al corretto trattamento tributario da applicare, ai fini Irpef, ai compensi che la stessa dovrà corrispondere agli artisti fiscalmente non residenti.
Più precisamente la Fondazione chiede di sapere se, "a prescindere dal numero di prove effettuate nel territorio nazionale, per le quali nulla è previsto dai contratti ai fini di eventuali ulteriori compensi o rimborsi spese, le prestazioni degli artisti, essenzialmente remunerate in funzione delle due recite da eseguirsi all'estero, siano considerabili interamente rese all'estero e, per l'effetto, non assoggettabili a tassazione in Italia, con conseguente esonero della Fondazione da qualunque obbligo del sostituto d'imposta".
L'Agenzia Entrate in proposito chiarisce che "in ragione dell'articolo 23, comma 1, lettera d), del Tuir, nonché dell'articolo 17, paragrafo 1, del modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni" la Fondazione, "previa presentazione, da parte dell'artista, di apposita domanda corredata della certificazione di residenza fiscale all'estero rilasciata dalla competente autorità fiscale estera e dalla documentazione comprovante l'effettivo esercizio dell'attività lavorativa all'estero", potrà non operare la ritenuta a titolo d'imposta ai fini Irpef sul compenso per le prestazioni artistiche eseguite all'estero.
In ambito di "lavoro dipendente" si fa spesso riferimento alla RAL (Reddito Annuale Lordo), che rappresenta l'ammontare totale che un dipendente guadagna in un anno prima di eventuali detrazioni o imposte.
È un dato importante e facilmente confrontabile tra casi diversi ma non rappresenta né lo stipendio netto su cui può far conto il lavoratore, né il costo effettivo a carico del datore di lavoro.
Per il socio/amministratore è meglio percepire un compenso, assoggettato ad IRPEF ma che diventa un costo deducibile per la società, o un dividendo, che ha una tassazione inferiore e un minor carico contributivo in capo al percettore?
È un dilemma ricorrente ma molto difficile da risolvere anche perché non esiste una risposta univoca. Sono diverse le variabili che intervengono e che possono cambiare di anno in anno, anche per la stessa società.
Per agevolare il lavoro del Professionista abbiamo predisposto dei fogli di lavoro in Word organizzati per l’invio della lettera ai clienti per la richiesta dei dati per la predisposizione delle dichiarazioni annuali modello REDDITI persone fisiche per l’anno d’imposta 2024.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi