Con la Circolare n. 9/E del 13 aprile scorso l'Agenzia delle Entrate analizza le principali misure fiscali contenute nel Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (il cosiddetto "Decreto Liquidità"), recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali", e fornisce le risponde alle domande più frequenti relative ai temi toccati dal Decreto.
Relativamente al trattamento fiscale della cessione gratuita dei farmaci ad uso compassionevole il documento chiarisce che le cessioni a titolo gratuito di farmaci autorizzati per indicazioni terapeutiche nell'ambito di studi clinici (oppure farmaci ancora in fase di sperimentazione rientranti nei predetti programmi) sono equiparate ai fini IVA alla loro distruzione e non tassabili ai fini delle imposte dirette.
Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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