Con Provvedimento del 12 novembre scorso il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di domanda per richiedere il contributo a fondo perduto per i centri storici previsto dal Dl n. 104/2020 che i contribuenti potranno inviare, da mercoledì 18 novembre fino al 14 gennaio 2021, tramite i servizi telematici delle Entrate.
A partire da tale data, gli esercenti dei centri storici dei grandi centri urbani colpiti dal calo dei turisti stranieri causato dell'emergenza "Covid 19" potranno richiedere il bonus inviando la richiesta esclusivamente tramite l'apposito servizio nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle entrate. L'invio può essere effettuato anche dagli intermediari delegati alla consultazione del Cassetto fiscale o al servizio di consultazione delle fatture elettroniche nel portale "Fatture e corrispettivi".
Dopo la presa in carico della richiesta l'Agenzia comunicherà, con una seconda ricevuta, la spettanza o lo scarto della stessa a seguito dei controlli formali. Il pagamento avverrà su accredito diretto nel conto corrente del beneficiario riportato nell'istanza.
Come previsto dall'art. 59 del Dl n. 104/2020 il contributo a fondo perduto spetta ai soggetti esercenti attività di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei centri storici (zone A o equivalenti) dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana ad alta presenza di turisti stranieri. Si tratta, in particolare, dei 29 comuni indicati nelle istruzioni allegate al modello per la compilazione dell'istanza.
L'importo del contributo, precisa l'Agenzia, è calcolato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e quello del giugno 2019:
Viene garantito comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. In ogni caso, l'ammontare del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.
Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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