L'Art. 103, comma 7, ultimo periodo, del Decreto Rilancio, al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza dell'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, ha previsto la possibilità, per i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea o per i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno, di presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini extracomunitari presenti sul territorio nazionale o per dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani, dell'Unione Europea o extracomunitari.
Ai sensi del citato articolo, con il Decreto 7 luglio 2020 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali è stato disciplinato il contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale relativamente ai rapporti di lavoro irregolare oggetto dell'istanza di emersione.
L'Inps ha pubblicato la Circolare n. 79 del 28 maggio 2021, con la quale fornisce indicazioni sul contributo forfettario dovuto con riferimento alle istanze di emersione di rapporti di lavoro irregolari, sugli adempimenti informativi e contributivi per i periodi per i quali il contributo non è dovuto, e sulla contribuzione dovuta nel caso di inammissibilità della domanda o di rigetto dell'istanza.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
Finanziamento S.r.l. da parte dei soci
La prassi del finanziamento dei soci a favore della propria società è assai diffusa in Italia, rappresentando una forma di sostegno finanziario alternativa all'aumento di capitale o al ricorso a prestiti bancari.
La raccolta del risparmio tra il pubblico, che è vietata ai soggetti diversi dalle banche e dagli altri intermediari finanziari autorizzati ed è sanzionata anche penalmente, trova eccezione per i finanziamenti dei soci alla propria società.
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