La prassi del finanziamento dei soci a favore della propria società è assai diffusa in Italia, rappresentando una forma di sostegno finanziario alternativa all'aumento di capitale o al ricorso a prestiti bancari.
La raccolta del risparmio tra il pubblico, che è vietata ai soggetti diversi dalle banche e dagli altri intermediari finanziari autorizzati ed è sanzionata anche penalmente, trova eccezione per i finanziamenti dei soci alla propria società.
I finanziamenti dei soci sono negozi giuridici assimilabili ai mutui: i soci possono effettuare i finanziamenti sia in proporzione alle loro quote di partecipazione sociale o a prescindere da esse.
I soci forniscono una somma di denaro alla società ed è necessario stabilire contrattualmente tutte le condizioni, compreso l’obbligo di restituzione, come se si trattasse di un debito nei confronti di un soggetto bancario. Nel caso in cui, alla scadenza fissata, fosse necessario prolungare il finanziamento, è necessario che il rinnovo sia stabilito contrattualmente, ripetendo l’iter formale inizialmente percorso.
La richiesta di finanziamento ai soci è uno strumento in grado di incrementare le risorse finanziarie di una società senza la necessità di ricorrere al procedimento di aumento del capitale sociale, in quanto sono risorse che non sono destinate durevolmente a finanziare la società.
La richiesta di finanziamento soci può essere deliberata dall’assemblea dei soci senza l'intervento del notaio, per cui è possibile utilizzare il modello proposto, senza ulteriori oneri. Occorre seguire il normale iter di convocazione dell’assemblea, come statutariamente previsto e trascrivere sull’apposito libro sociale la delibera presa.
Questa tipologia di operazione può assumere la forma di finanziamento fruttifero (con corresponsione di interessi) o infruttifero (senza interessi), con importanti implicazioni civilistiche e fiscali.
La scelta tra finanziamento fruttifero e infruttifero deve essere attentamente valutata dai soci e dalla società, tenendo conto sia delle esigenze finanziarie che delle implicazioni civilistiche e fiscali.
Un aspetto importante che occorre tenere in considerazione in tema di finanziamento soci è l'articolo 2467 del codice civile, specificatamente dedicato ai "Finanziamenti dei soci" nelle società a responsabilità limitata, che stabilisce un principio fondamentale: la postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci rispetto alla soddisfazione degli altri creditori della società.
Questo lavoro affronta i principali aspetti civilistici e fiscali, con riferimento particolare alle presunzioni dell’Amministrazione Finanziaria e alle più recenti sentenze della Corte di Cassazione, che suggeriscono alla Società di regolamentare chiaramente il finanziamento e seguire precise modalità procedimentali.
Abbiamo pubblicato uno strumento pratico operativo che contiene i seguenti documenti:
Finanziamento S.r.l. da parte dei soci
La prassi del finanziamento dei soci a favore della propria società è assai diffusa in Italia, rappresentando una forma di sostegno finanziario alternativa all'aumento di capitale o al ricorso a prestiti bancari.
La raccolta del risparmio tra il pubblico, che è vietata ai soggetti diversi dalle banche e dagli altri intermediari finanziari autorizzati ed è sanzionata anche penalmente, trova eccezione per i finanziamenti dei soci alla propria società.
Scheda di controllo del finanziamento soci nelle società cooperative
Facsimile di scheda di controllo del finanziamento soci nelle società cooperative.
Verbale di riunione del consiglio di amministrazione per l’individuazione del titolare effettivo
L’art. 22 comma 2, del D.LGS 21 novembre 2007, n. 231 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, prevede espressamente:
- che le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengano e conservino, per un periodo non inferiore a 5 anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscano ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela;
- che le suddette informazioni siano acquisite, a cura degli amministratori, richiedendole al titolare effettivo, anche sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni di legge nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione.
Il 9 ottobre 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che prevede l’adempimento di prima iscrizione nella Sezione dei Titolari Effettivi del Registro Imprese da parte dei soggetti obbligati, da effettuarsi entro il prossimo 11 dicembre 2023.
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