Con la Circolare n. 23 del 27 maggio 2020 l'Inail fornisce istruzioni per la ripresa dei versamenti sospesi, che devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o tramite rateizzazione (fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo) con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.
I termini di cui sopra si applicano a tutti i regimi di sospensione tranne che per le imprese del settore florovivaistico per le quali la ripresa dei pagamenti deve essere effettuata in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020, o mediante rateizzazione a decorrere dal mese di luglio 2020.
Resta prorogata la validità fino al 15 giugno 2020 dei documenti unici di regolarità contributiva che riportano come "Scadenza validità" una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020.
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Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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