A seguito di parere conforme da parte del MEF e del Ministero del Lavoro, arrivano i chiarimenti Inps relativi al prolungamento fino a 150 dalla notifica del termine per il pagamento, senza l'applicazione di ulteriori somme aggiuntive, delle cartelle di pagamento notificate dall’Agente della riscossione dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021.
In particolare l'Istituto, nel Messaggio n. 4131 del 24 novembre 2021, chiarisce che tale dilazione non si applica alle somme dovute all'Istituto, mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. Pertanto il suddetto termine resta di 60 giorni.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
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