Con un Comunicato Stampa del 30 giugno scorso l'Inps ha informato che sono in pagamento le indennità Covid-19 di aprile e maggio per i lavoratori autonomi dello spettacolo, per un importo complessivo di 1.200 euro.
Si tratta, in particolare, delle indennità previste dall'art. 84, comma 10, del decreto rilancio Italia per i lavoratori autonomi dello spettacolo che avevano già ricevuto l'analoga indennità per il mese di marzo.
Il pagamento riguarda 29.794 lavoratori autonomi dello spettacolo, con accredito delle somme in conto corrente o su carta dotata di Iban disposto con valuta 30 giugno 2020.
Il pagamento in contanti per i beneficiari che hanno scelto questa modalità avverrà a partire da giovedì 2 luglio prossimo presso qualsiasi sportello postale del territorio nazionale, muniti della comunicazione che riceveranno da Poste Italiane, oltre che del documento di identità e di un documento attestante il proprio codice fiscale.
Qui l'intero Comunicato Stampa.
Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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