Il Decreto "Rilancio" contiene modifiche in materia di integrazioni salariali connesse alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Con la Circolare n. 80 del 6 luglio 2020 l'Inps fornisce istruzioni amministrative e contabili per le indennità Covid-19 destinate ai lavoratori somministrati, per i mesi di aprile e maggio 2020, e ai liberi professionisti, ai collaboratori coordinati e continuativi e ai lavoratori stagionali, per maggio 2020.
Nel documento, inoltre, sono descritte le modalità di presentazione della domanda di indennità.
I collaboratori coordinati e continuativi e i lavoratori stagionali che hanno già richiesto e ottenuto l'indennità per marzo e aprile non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione della misura per la mensilità di maggio.
Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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