Il DL 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto Sostegni), ha previsto, a favore dei soggetti che hanno già beneficiato dell’indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del DL Ristori), l’erogazione una tantum di un’ulteriore indennità di importo pari a 2.400 euro.
In particolare, i lavoratori destinatari della suddetta tutela di cui all’articolo 10, comma 1, del citato decreto Sostegni sono:
Con la Circolare n. 65 del 19 aprile 2021 l'Inps fornisce indicazioni amministrative relative all'indennità una tantum e chiarisce che, per presentare la domanda, si dovrà attendere un’apposita comunicazione da parte dell’Istituto. Il rilascio del nuovo servizio per la presentazione delle domande, infatti, verrà reso noto con apposita comunicazione sul sito Inps.
Nella Circolare l'Istituto chiarisce inoltre che tutti i lavoratori appartenenti alle categorie di cui sopra citate, che hanno già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del DL n. 137 del 2020, non dovranno presentare una nuova domanda ai fini della fruizione del bonus, ma la relativa indennità sarà ai predetti lavoratori erogata dall’INPS con le modalità indicate dagli stessi per le indennità già erogate.
I lavoratori che invece non hanno beneficiato delle indennità potranno presentare domanda per il riconoscimento delle indennità onnicomprensive di cui all’articolo 10, commi 2, 3, 5 e 6, del DL n. 41 del 2021 entro il 31 maggio 2021.
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Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
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