I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardanti le misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno disposto, per il periodo dal 12 marzo al 3 maggio 2020, la chiusura generale delle attività di commercio al dettaglio e dei servizi resi alla persona, salvo le eccezioni previste nei decreti e relativi allegati.
Il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, contenente le disposizioni per la fase 2 dell'emergenza, ha in parte modificato tali previsioni per il periodo a partire dal 4 maggio 2020.
Da ultimo, il Decreto Rilancio (DL n. 34 del 19 maggio 2020) ha disposto la riapertura di molteplici attività economiche e produttive, che può avvenire solamente in conformità con le regole per il contenimento del contagio disposte dalla Regione ove è ubicata l'attività o, ove assenti, dalle linee guida nazionali.
Il decreto ha inoltre disposto alcune importanti proroghe legate ai corrispettivi telematici.
Sul tema, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida "L'Emergenza Coronavirus e i corrispettivi telematici", disponibile qui.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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