Relativamente alla scadenza del versamento della contribuzione dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e dei commerciali a titolo di prima rata del 2020 (18 maggio 2020), il DL 8 aprile 2020, n. 23 (cd. "Decreto Liquidità") ha previsto, al ricorrere di determinate condizioni, la sospensione dei termini fino al 30 giugno 2020.
Tale sospensione è prevista, ad esempio, in caso di diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.
In caso di adesione alla sospensione contributiva, i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'Assicurazione obbligatoria sospesi dovranno essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione, entro il 30 giugno 2020, o mediante rateizzazione, a partire dal mese di giugno 2020.
Contestualmente al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, i lavoratori autonomi provvedono anche al versamento delle quote associative da destinare al finanziamento delle attività e dei servizi dell'Associazione alla quale aderiscono.
Nel messaggio n. 2015 del 15 maggio 2020 l'Inps chiarisce che il versamento delle quote associative sarà effettuato solo alla ripresa degli obblighi contributivi. Laddove si richieda la ripresa dei versamenti in rate mensili, sulla base delle istruzioni che verranno fornite dall'Istituto, sarà rateizzato anche l'importo della quota associativa. fornisce tutte le indicazioni e i dettagli a riguardo.
Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025: contributi previdenziali e assistenziali
Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
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