I recenti provvedimenti emergenziali adottati per la pandemia hanno previsto un prolungamento del divieto di licenziamento fino al 31 gennaio 2021, limitando l'iniziativa economica costituzionalmente tutelata dall'articolo 41. A compensare tale divieto dovrebbero provvedere i trattamenti d'integrazione salariale emergenziale che, apparentemente, non avrebbero costi per le imprese.
Secondo i Consulenti del Lavoro è però necessario evidenziare che, anche nel caso di totale sospensione dell'attività lavorativa, l'accesso agli ammortizzatori sociali legati alla crisi epidemiologica da COVID-19, non è gratuito. Fermo, infatti, l'azzeramento del contributo richiesto dalla normativa ordinaria1 per i periodi di cassa integrazione fruiti dall'azienda, permangono comunque taluni oneri a carico dei datori di lavoro.
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha pubblicato l'approfondimento "Quanto costa la cassa integrazione a un'azienda", nel quale sono elencati, sotto forma di tabelle esemplificative, i costi per la cassa integrazione a carico di 4 aziende appartenenti a settori diversi (metalmeccanica industria, commercio, alberghiero, ristorazione), suddivisi per differenti periodi di fruizione degli ammortizzatori, categorie di lavoratori e mansioni.
Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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