Con Circolare n. 1184 del 25 luglio il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, in seguito alle richieste pervenute in merito all'utilizzo del titolo, del marchio e del logo dei Consulenti del Lavoro, ha precisato quanto segue:
E' obbligatorio che tutti i Consulenti del Lavoro si dotino del tesserino DUI (Documento Unico di Identificazione), contenente il “certificato di autenticazione” CNS, un “certificato di firma digitale”, che incorpora anche la “qualifica” del titolare, ossia l’appartenenza all’Ordine dei Consulenti del lavoro. Per potersi rivolgere agli enti previdenziali ed assistenziali, ad altre amministrazioni pubbliche, anche di province diverse da quella nella quale sono iscritti, i Consulenti del lavoro, infatti, vengono univocamente riconosciuti dal tesserino DUI.
In merito, infine, all'utilizzo del marchio e del logo dei Consulenti del Lavoro il CNO chiarisce che i professionisti iscritti all'Ordine sono tenuti a utilizzare unicamente il marchio senza alcun colore, unitamente al logo “Consulenti del Lavoro” scritto con il font autorizzato.
Quindi, non sono utilizzabili:
Il marchio con la barra superiore rossa può invece essere utilizzato unicamente dagli organismi istituzionali facenti parte dei Consulenti del Lavoro (ad esempio le Fondazioni).
Ferma restando l’illiceità di un eventuale utilizzo di marchi e loghi posto sino ad oggi in essere in violazione delle leggi in materia, trascorsi 60 giorni dall’emanazione della circolare in commento, il CNO valuterà anche ai fini della integrazione di illecito disciplinare la prosecuzione da parte degli iscritti di comportamenti in violazione dei suddetti criteri di utilizzo.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
Finanziamento S.r.l. da parte dei soci
La prassi del finanziamento dei soci a favore della propria società è assai diffusa in Italia, rappresentando una forma di sostegno finanziario alternativa all'aumento di capitale o al ricorso a prestiti bancari.
La raccolta del risparmio tra il pubblico, che è vietata ai soggetti diversi dalle banche e dagli altri intermediari finanziari autorizzati ed è sanzionata anche penalmente, trova eccezione per i finanziamenti dei soci alla propria società.
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