Il Consiglio Nazionale Forense, in risposta al COA di Pisa chiedeva di sapere se in caso di autocertificazione relativa all’insussistenza dei requisiti di permanenza all’Albo previsti dal D.M. 47/2016 (come modificato dal D.M. 174/2021) fosse possibile per il COA procedere alla cancellazione d’ufficio ex art. 21 L. 247/2012, in mancanza di adozione del decreto ministeriale volto a fissare le modalità con cui ciascuno degli ordini circondariali individua, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a controllo a campione, con il Parere n. 4 del 13 marzo 2025 ha ricordato che "l’articolo 2, comma 5 del d.m. n. 47/2016 rinvia a successivo decreto del Ministro della Giustizia il compito di stabilire le modalità con cui ciascuno degli ordini circondariali individua, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a controllo a campione. La mancata adozione del citato decreto ministeriale rende tuttora non applicabile la disciplina della cancellazione per mancato rispetto del requisito dell’esercizio continuativo della professione, anche ove derivante dal mancato assolvimento dell’obbligo formativo. Ne deriva che la cancellazione per mancato assolvimento dell’obbligo formativo non è ancora operativa e che residuano in capo al COA le opportune valutazioni in merito a conseguenze di altro ordine del mancato assolvimento dell’obbligo in parola, quali la segnalazione al CDD per l’eventuale apertura di un procedimento disciplinare".
ISA 2025: invio email automatizzata di modello e istruzioni
Programma in Ms Excel per l’invio in modo "automatizzato" ai clienti, tramite email con Ms Outlook di Office, del modello e delle istruzioni ISA 2025 (relativi al periodo d’imposta 2024).
Smart Cash Flow PMI: versione Cloud
Smart Cash Flow PMI è un'applicazione in cloud per la verifica dell’adeguatezza dei flussi di cassa prospettici delle piccole e microimprese.
È uno strumento semplice e intuitivo per elaborare il budget di cassa dei 12 mesi successivi, con gestione delle dilazioni di incasso e pagamento, della liquidazione IVA, dei finanziamenti e leasing. Calcola il DSCR in base alle indicazioni del CNDCEC.
GESTIONE MIGRAZIONE CLIENTI da 'ATECO 2022' ad 'ATECO 2025'
Lo scorso 11 dicembre 2024, in Italia, l’ISTAT ha pubblicato la struttura della classificazione ATECO 2025, con lo scopo di dettagliare a livello nazionale i contenuti espressi nella classificazione europea delle attività economiche (NACE).
Più recentemente, il 7 febbraio 2025, l’ISTAT ha pubblicato anche le relazioni di corrispondenza tra le classificazioni delle attività economiche ATECO 2025 e la versione precedente (aggiornamento 2022 di ATECO 2007).
La nuova classificazione ATECO 2025, entrata ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2025, viene adottata a livello amministrativo a partire dal 1° aprile 2025.
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