Lunedì 13 settembre 2021

I chiarimenti Inail sulla sanzione amministrativa per omessa o tardata denuncia di infortunio

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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L'articolo 53, comma 1, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, stabilisce che il datore di lavoro debba presentare all'Inail la denuncia per tutti gli infortuni accaduti ai lavoratori che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la loro indennizzabilità.

Con la Circolare n. 24 del 9 settembre l'Inail, a seguito di alcune incertezze manifestate dalle Strutture territoriali, riepiloga la disciplina prevista dalla normativa vigente in materia e fornisce chiarimenti sul regime sanzionatorio. In particolare, viene chiarito che, in virtù dell'autonomia dei diversi procedimenti sanzionatori e dell'obbligo di rispettare il termine di decadenza di novanta giorni fissato dalla legge per la notifica della contestazione dell'illecito, la diffida obbligatoria non richiede verifiche ulteriori rispetto a quanto stabilito per la sua emissione.


Fonte: https://www.inail.it
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