La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 70/2025, depositata il 23 maggio scorso, ha stabilito che è incostituzionale la norma che vietava a un avvocato di cancellarsi dall’albo professionale se era in corso un procedimento disciplinare nei suoi confronti, in quanto in contrasto con gli artt. 2, 3 e 4 della Costituzione, dell’art. 57 della L. n. 247/2012 e, di conseguenza, dell’art. 17, comma 16 della stessa legge.
Pur mirando a scongiurare il rischio che, con la rinuncia all’iscrizione, l’iniziativa disciplinare possa essere vanificata, spiega la Corte Costituzionale, tale divieto determina un vulnus alla libertà di autodeterminazione dell’interessato, in relazione alla volontà di cessare l’esercizio della professione forense (anche al fine di eventualmente intraprendere una diversa attività lavorativa, al cui svolgimento sia di ostacolo l’appartenenza all’istituzione ordinistica) e gli preclude l’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, per la cui fruizione la legge richiede l’avvenuta cancellazione dell’albo.
La Corte ha precisato però che, in attesa che il legislatore intervenga a colmare il vuoto normativo venutosi a creare per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale, la cancellazione dall’albo comporta l’estinzione del procedimento disciplinare intrapreso ma non della pretesa sanzionatoria nascente dal fatto contestato.
Conseguentemente, nel caso in cui il professionista chieda successivamente di essere re-iscritto all’albo, il procedimento disciplinare può essere riaperto, a meno che non sia prescritto, dai competenti organi, in relazione agli stessi fatti che avevano determinato l’attivazione dell’originario procedimento disciplinare.
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Alle persone fisiche che hanno investito somme nel capitale di startup innovative è riconosciuta una detrazione IRPEF pari al 30% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 1.000.000 euro annui. In alternativa, per gli investimenti effettuati dal 19.5.2020 e fino al terzo anno di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, è riconosciuta una detrazione IRPEF del 50% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 100.000 euro.
La conversione in Legge del DL 112/2008 ha attribuito agli iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il ruolo di intermediari per il deposito presso il Registro Imprese degli atti di cessioni di quote di SRL sottoscritti dalle parti mediante firma digitale, in alternativa alla tradizionale sottoscrizione con autentica notarile.
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Concordato preventivo biennale persone fisiche 2024-2025
Nuova versione dell'applicazione Excel per l'analisi di convenienza del concordato preventivo biennale delle persone fisiche, aggiornata alle modifiche previste dal Dl 118/2024.
Il decreto legislativo in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (pubblicato in GU n.43 del 21.02.2024), in attuazione della delega per la Riforma fiscale (Legge n. 111/2023) ha introdotto la disciplina del concordato preventivo biennale (CPB).
Con il decreto legislativo 118/2024 sono state apportate alcune modifiche, tra le quali, la possibilità per i soggetti ISA di applicare, alla differenza tra il reddito concordato e il reddito 2023, una imposta sostitutiva le cui % variano in base al punteggio ISA (per i soggetti forfettari le % sono ridotte al 10%/3%, rispetto al 15%/5%).
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