Il lavoratore che presti un’attività con orario giornaliero superiore alle sei ore consecutive, ha diritto ad una pausa retribuita della durata di dieci minuti da fruire sul posto di lavoro o, in mancanza, di un riposo compensativo di pari durata nei trenta giorni successivi.
Su queste premesse la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, nell'Ordinanza n 8626 pubblicata il 2 aprile 2024, ha chiarito che nel caso di mancato godimento da parte del lavoratore delle pause retributive della durata di dieci minuti previste dall’art. 74 del CCNL per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata, spetta al lavoratore l'onere di allegazione e prova del fatto costitutivo del proprio diritto riguarda la prestazione di un’attività giornaliera superiore a sei ore consecutive, senza aver goduto della pausa retribuita.
Grava, invece, sul datore di lavoro l'obbligo di dimostrare l'eventuale mancato godimento dei riposi compensativi, di pari durata, alternativi alle pause.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
Finanziamento S.r.l. da parte dei soci
La prassi del finanziamento dei soci a favore della propria società è assai diffusa in Italia, rappresentando una forma di sostegno finanziario alternativa all'aumento di capitale o al ricorso a prestiti bancari.
La raccolta del risparmio tra il pubblico, che è vietata ai soggetti diversi dalle banche e dagli altri intermediari finanziari autorizzati ed è sanzionata anche penalmente, trova eccezione per i finanziamenti dei soci alla propria società.
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