In Gazzetta Ufficiale (n. 31 del 7-02-2022) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2022 che individua le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 e consentirne la verifica digitale.
Le certificazioni di esenzione, rilasciate dalla Piattaforma nazionale-DGC, devono riportare, nella sezione che include il QR code, i seguenti dati generali presentati nelle stesse modalità grafiche delle Certificazioni verdi COVID-19:
a) cognome e nome;
b) data di nascita;
c) identificativo univoco della certificazione digitale di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19;
e nei dettagli della certificazione i seguenti dati:
d) malattia o agente bersaglio: «COVID-19»;
e) la dicitura: «Soggetto esente dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19.»;
f) la data di inizio validità della certificazione;
g) la data di fine di validità della certificazione, ove prevista;
h) il codice fiscale del medico che ha rilasciato la certificazione;
i) il codice univoco esenzione vaccinale (CUEV) assegnato dal Sistema TS;
j) l'ente di emissione della certificazione digitale di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19: Ministero della salute.
I dati trattati, per la corretta gestione e generazione delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 dalla Piattaforma nazionale-DGC, sono indicati nell'Allegato A pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute.
Il medico che emette la certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 deve rilasciare all'assistito un'attestazione, in formato cartaceo o digitale, identificata con il codice univoco (CUEV), che riporta i dati di cui sopra e la motivazione che giustifica l'esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19, secondo le modalità riportate nell'Allegato C pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute.
Leggi il Comunicato del Ministero della Salute sulle certificazioni di esenzione vaccinazione anti Covid-19.
Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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