Il Decreto Sostegni prevede lo stralcio automatico delle cartelle di pagamento in relazione ai singoli carichi di ammontare residuo sino a 5.000 euro (comprensivi di capitale, sanzioni e interessi) consegnati agli Agenti della riscossione nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010. Non rileva quindi la data di notifica della cartella di pagamento ma il momento, antecedente, di consegna del ruolo ad opera dell'ente creditore.
Non rientrano nell'automatismo le riscossioni mediante ingiunzione fiscale, svolte in proprio dagli enti territoriali o mediante concessionario locale. Sono esclusi, come per l'art. 4 del DL 119/2018, anche i carichi inerenti a risorse proprie UE/IVA all'importazione, multe e sentenze penali di condanna, condanne della Corte dei Conti e recupero di aiuti di Stato.
ATTENZIONE: lo stralcio automatico riguarda solo i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che, nell'anno 2019, hanno conseguito un reddito imponibile non superiore a 30.000 euro.
Lo stralcio, questa volta, non avverrà in automatico, ma secondo le modalità ed i termini stabiliti con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
Finanziamento S.r.l. da parte dei soci
La prassi del finanziamento dei soci a favore della propria società è assai diffusa in Italia, rappresentando una forma di sostegno finanziario alternativa all'aumento di capitale o al ricorso a prestiti bancari.
La raccolta del risparmio tra il pubblico, che è vietata ai soggetti diversi dalle banche e dagli altri intermediari finanziari autorizzati ed è sanzionata anche penalmente, trova eccezione per i finanziamenti dei soci alla propria società.
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