Circolare INPS n.103 del 16.06.2025

INDICE

1. Premessa e quadro normativo

2. Il Fondo di solidarietà nazionale

3. Gli interventi compensativi

3.1 Il principio di sussidiarietà

3.2 I soggetti beneficiari

4. Intensità degli aiuti

5. Caratteristiche generali del procedimento per la concessione degli aiuti

5.1 Ambito oggettivo degli interventi compensativi a seguito di eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali (art. 25 del regolamento (UE) 2022/2472)

6. Gli interventi compensativi consistenti in agevolazioni previdenziali. Esonero contributivo parziale previsto dall’articolo 8 del D.lgs n. 102/2004

6.1 Modalità di acquisizione delle domande

6.2 Adempimenti a carico delle sedi territoriali

7. Istruzioni contabili

1. Premessa e quadro normativo

Le imprese agricole danneggiate dal verificarsi di calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali[1] o dalla diffusione di epizoozie (malattie degli animali) e organismi nocivi ai vegetali, possono beneficiare di interventi finanziari finalizzati a compensare i danni subiti.

Tali interventi pubblici di sostegno sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e sono esentati dall’obbligo di notifica preventiva[2] di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del medesimo Trattato se soddisfano le condizioni previste dal regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022 (cosiddetto “ABER”, Agriculture Block Exemption Regulation), che ha validità fino al 31 dicembre 2029 e che ha sostituito il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, la cui validità si è esaurita il 31 dicembre 2022.

Le misure di aiuto finalizzate al ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole a seguito di calamità naturali, di eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, oppure dalla diffusione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali sono disciplinate dagli atti normativi unionali e nazionali riportati nella sottostante tabella[3].

Tipologia di danni occorsi

Disciplina applicabile

Danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali

- Reg. (UE) 2022/2472 del 14 dicembre 2022, capo I e articolo 25;

- D.lgs 29 marzo 2004, n. 102;

- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 22 maggio 2023 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2023).

Regime di aiuto: SA.109287 (2023/XA)

Danni causati da epizoozie e dalla diffusione di organismi nocivi ai vegetali

- Reg. (UE) 2022/2472 del 14 dicembre 2022, capo I e articolo 26;

- D.lgs n. 102/2004;

- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 24 gennaio 2024 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2024).

Regime di aiuto: SA.113137(2024/XA)

- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 12 settembre 2024 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 2024).

Regime di aiuto: SA.116202(2024/XA)

Danni arrecati dalle calamità naturali

- Reg. (UE) 2022/2472 del 14 dicembre 2022, capo I e articolo 37;

- D.lgs n. 102/2004;

- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 11 agosto 2023 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2023).

Regime di aiuto: SA.110072(2023/XA)

Tanto premesso, con riferimento al quadro normativo sopra descritto, con la presente circolare, relativamente alla gestione degli interventi compensativi consistenti in agevolazioni previdenziali, si forniscono le conseguenti istruzioni operative.

2. Il Fondo di solidarietà nazionale

Il sistema italiano di gestione degli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, disciplinato dall’articolo 1 del D.lgs n. 102/2004, si basa su un Fondo di solidarietà nazionale (FSN) in cui sono stanziate le risorse finanziarie necessarie per azionare gli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali, da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o da epizoozie o dalla diffusione di organismi nocivi ai vegetali.

Il FSN prevede le seguenti tipologie di intervento:

1) interventi ex ante di tipo assicurativo (cfr. l’art. 2 del D.lgs n. 102/2004), che consistono in strumenti volti a incentivare la stipula di polizze assicurative. Nello specifico, attraverso le risorse del FSN, sono concessi contributi sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione a fondi di mutualizzazione. L’entità del contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione a fondi sperimentali di mutualizzazione e della soglia di danno è determinata attraverso il Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA), che viene approvato annualmente con decreto del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (cfr. l’art. 4 del D.lgs n. 102/2004);

2) interventi compensativi ex post esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole (cfr. l’art. 5, comma 2, del D.lgs n. 102/2004). Tali interventi possono consistere in:

a) contributi in conto capitale;

b) prestiti ad ammortamento quinquennale a tasso agevolato;

c) proroga delle operazioni di credito agrario e peschereccio;

d) agevolazioni previdenziali;

3) interventi compensativi ex post consistenti in contributi in conto capitale concessi a titolo di indennizzo in caso di danni causati alle strutture aziendali e alle scorte (cfr. l’art. 5, comma 3, del D.lgs n. 102/2004);

4) interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all’attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole (cfr. l’art. 5, comma 6, del D.lgs n. 102/2004).

Per gli interventi compensativi e per gli interventi di ripristino è iscritto un apposito stanziamento sullo stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste denominato"Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori”(cfr. l’art. 15, comma 3, del D.lgs n. 102/2004). Il Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto dei fabbisogni di spesa, dispone trimestralmente, con proprio decreto, il piano di riparto delle somme da prelevare dal FSN e da trasferire alle regioni (cfr. l’art. 6, comma 3, del D.lgs n. 102/2004).

3. Gli interventi compensativi

Le tipologie degli interventi compensativi previste dall’articolo 5 del D.lgs n. 102/2004 sono concesse, in forma singola o combinata, a sceltadelle regioni[4], tenuto conto delle esigenze e dell'efficacia dell'intervento, nonché delle risorse finanziarie disponibilicon decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

3.1 Il principio di sussidiarietà

Si evidenzia che non possono essere compensati i danni alle produzioni e alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata o per i quali è possibile aderire ai fondi di mutualizzazione (principio della sussidiarietà degli aiuti compensativi).

Al riguardo si specifica, tuttavia, che il legislatore nazionale, in alcuni casi, deroga al suddetto principio, rendendo eccezionalmente possibile la compensazione dei danni alle produzioni agricole riportate nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura.

In tali casi l’erogazione dell’aiuto all’impresa danneggiata è comunque subordinata alla mancata percezione di risarcimenti del danno patito, a prescindere dalla natura (agevolata o non agevolata) della polizza assicurativa o del fondo di mutualizzazione.

In particolare, tra gli ultimi interventi normativi, si evidenziano i seguenti provvedimenti legislativi:

- articolo 11, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 (regime di aiuto SA.113137(2024/XA), rubricato “Misure urgenti per le produzioni viticole” [5];

- l’articolo 3, commi 1 e 8-ter, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101 (regime di aiuto SA.116202(2024/XA), rubricato “Misure urgenti per le produzioni di kiwi - Actinidia spp, per contrastare i danni derivanti dalla peronospora, dalla flavescenza dorata e dalla Xylella fastidiosa e per garantire il funzionamento della società AGRI-CAT s.r.l. e delle Commissioni uniche nazionali”[6].

3.2 I soggetti beneficiari

La normativa unionale è neutra rispetto alla forma giuridica assunta dalle imprese che hanno titolo all’aiuto; le caratteristiche soggettive riguardano in particolare l’aspetto dimensionale e lo svolgimento dell’attività di produzione agricola.

Infatti, il regolamento (UE) 2022/2472 stabilisce che possono beneficiare degli interventi compensativi in argomento micro, piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore agricolo. Ne consegue che le grandi imprese non possono beneficiare degli intervenuti compensativi di cui al medesimo regolamento.

Ai fini del citato regolamento (cfr. l’allegato I, art. 2) le PMI sono definite come imprese che soddisfano i seguenti criteri relativi al personale occupato (numero di dipendenti) e ai limiti finanziari (fatturato annuo o totale di bilancio annuo):

- medie imprese: occupano meno di 250 persone e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;

- piccole imprese: occupano meno di 50 persone e hanno un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;

- microimprese: occupano meno di 10 persone e hanno un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Il metodo di calcolo della forza lavoro si basa sul concetto di Unità Lavorative Annue (ULA).

Inoltre, un ulteriore requisito soggettivo di ammissibilità degli aiuti in parola consiste nella necessaria sussistenza della qualificazione dell’impresa richiedente quale “agricoltore in attività” ai sensi di quanto previsto all’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021.

In particolare, le imprese agricole attive nella produzione agricola primaria[7] possono beneficiare del ristoro dei danni conseguenti agli eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, eventi calamitosi o alla diffusione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali attive nel settore agricolo.

Infine, si evidenzia che sono esclusi dall’accesso agli aiuti in trattazione i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti concessi dagli Stati membri illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2472.

4. Intensità degli aiuti

Nell'ambito della disciplina recata dal regolamento (UE) 2022/2472, l’intensità dell'aiuto rappresenta l'importo massimo della sovvenzione espresso in percentuale dei costi ammissibiliper la specifica tipologia di aiuto e direttamente collegati ai danni subiti, come la riparazione o la sostituzione di attrezzature, la perdita della produzione, ecc.

Nello specifico, l'intensità dell'aiuto indica la quota massima di costi sopportata dall’impresa agricola che può essere coperta dall'aiuto pubblico. Tale percentuale è stabilita dal regolamento stesso per ciascuna categoria di aiuto e può variare a seconda del tipo di intervento, delle caratteristiche del beneficiario e della zona geografica interessata dall’evento avverso. In particolare, per gli aiuti erogati in relazione ai danni causati da:

- eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, l’articolo 25, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2022/2472 dispone che gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti a titolo di compensazione delle perdite, compresi quelli percepiti nell’ambito di altre misure nazionali o dell’Unione o in virtù di polizze assicurative, sono limitati all’80 % dei costi ammissibili e che l’intensità di aiuto può essere aumentata fino al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali;

- epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, l'articolo 26, paragrafo 15, del regolamento (UE) 2022/2472 prevede che gli aiuti per ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali possono coprire fino al 100% dei costi ammissibili;

- calamità naturali, l’articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2022/2472 stabilisce che gli aiuti per compensare i danni causati da calamità naturali possono coprire fino al 100% dei costi ammissibili.

5. Caratteristiche generali del procedimento per la concessione degli aiuti

Le procedure per la concessione degli aiuti di cui agli articoli 25, 26 e 37 del regolamento (UE) 2022/2472 presentano delle differenze, sebbene condividano alcuni principi generali. In particolare, la procedura per l'attivazione degli aiuti è condizionata al riconoscimento formale dell’evento dannoso con decreto del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (c.d. decreto di declaratoria) su proposta delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano[8].

Quanto alla tempistica, nel caso di calamità naturale e di avversità climatica assimilabile a calamità naturale, il regime di aiuto deve essere introdotto entro tre anni dall’evento avverso e gli aiuti sono versati ai beneficiari entro quattro anni dalla stessa data (cfr. l’art. 37, paragrafo 4, e l’art. 25, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2472).

Invece, nel caso di epizoozie e di organismo nocivo ai vegetali, i regimi di aiuto sono introdotti e gli aiuti sono versati, rispettivamente, entro tre e quattro anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o i danni causati dall’epizoozia o dall’organismo nocivo ai vegetali (cfr. l’art. 26, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/2472).

Gli aiuti sono concessi nel limite dell'importo dei danni subiti (e della misura dell’intensità dell’aiuto) come conseguenza diretta dell’avversità climatica assimilabile a una calamità naturale e calcolati, a livello di singolo beneficiario, dall’autorità regionale competente(cfr. l’art. 5, comma 4-ter, del D.lgs n. 102/2004).

Le domande di intervento devono essere presentate alle predette autorità regionali entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di declaratoria nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e di individuazione delle zone interessate (cfr. l’art. 5, comma 5, del D.lgs n. 102/2004).

5.1 Ambito oggettivo degli interventi compensativi a seguito di eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali (art. 25 del regolamento (UE) 2022/2472)

Le misure di sostegno nel settore agricolo per compensare i danni determinati dal verificarsi di eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali sono disciplinate dall’articolo 25 del regolamento (UE) 2022/2472 e declinate dal decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 22 maggio 2023, recante: “Contributi per il pagamento dei premi assicurativi e interventi compensativi ex-post dei danni subiti nel settore agricolo, nelle aree colpite da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali”, che, all’articolo 3, comma 1, dispone che: “[…] l’indennizzo dei danni subiti alle produzioni agricole, alle strutture aziendali ed agli impianti produttivi non inseriti nel piano annuale di gestione dei rischi in agricoltura, a causa di eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, che abbiano causato un danno superiore al 30% della produzione, come calcolata al successivo comma 8, mediante la concessione di contributi finalizzati a favorire la ripresa economica e produttiva delle microimprese, piccole e medie imprese attive nella produzione agricola primaria ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e dell’art. 25 del regolamento (UE) 2022/2472”.

Pertanto, affinché il sistema di concessione degli aiuti possa essere attivato, è necessario che, oltre all’esistenza del nesso causale tra evento e danno, la misura di quest’ultimo sia quantificata in misura superiore al 30% della produzione.

6. Gli interventi compensativi consistenti in agevolazioni previdenziali. Esonero contributivo parziale previsto dall’articolo 8 del D.lgs n. 102/2004

La disciplina sopra descritta assume rilievo per l’INPS e per le imprese nella loro dimensione di datori di lavoro o di lavoratori autonomi, nel caso in cui il Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in occasione dell’adozione dei decreti con cui accerta l’eccezionalità dell’avversità atmosferica, il verificarsi della calamità naturale oppure dell’epizoozia o della diffusione di organismi nocivi ai vegetali, includa tra le misure di intervento compensativo ex-post dei danni subiti a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole site nelle aree colpite, l’applicazione di agevolazioni previdenziali consistenti in esoneri contributivi ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera d), del D.lgs n. 102/2004.

Le disposizioni previdenziali applicabili nel procedimento di concessione degli interventi compensativi connessi alle avversità contemplate dalla normativa in argomento sono contenute nell’articolo 8 del D.lgs n. 102/2004 che dispone: “1. Alle imprese agricole in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, iscritte nella relativa gestione previdenziale, è concesso, a domanda, l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato a determinare, con proprio decreto, la percentuale dell'esonero fino ad un massimo del 50 per cento.

2. La misura dell'esonero è aumentata del 10 per cento nel secondo anno e per gli anni successivi, qualora le condizioni di cui all'articolo 5, comma 1, si verifichino a carico della stessa azienda per due o più anni consecutivi.

3. L'esonero è accordato dall'ente impositore su presentazione di apposita domanda degli interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti della legislazione in materia”.

L'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nei dodici mesi successivi dalla data in cui ha avuto fine l’evento avverso (risultante dal decreto ministeriale di declaratoria) è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento.

Il decreto interministeriale 21 luglio 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 238 del 12 ottobre 2005) del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, recante “Attuazione dell'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102, concernente la determinazione della percentuale di esonero contributivo in favore delle aziende del settore agricolo, colpite da calamità naturali o eventi eccezionali”, ha stabilito le seguenti misure percentuali (la percentuale di danno del 20%, prevista in origine nel decreto interministeriale è stata elevata al 30% dall’articolo 1 del D.lgs 18 aprile 2008, n. 82):

- 17% per le aziende che abbiano subito danni in misura non inferiore al 30%;

- 50% per le aziende che abbiano subito danni in misura superiore 70%.

Inoltre, con riferimento alla contribuzione dovuta dai datori di lavoro, sono escluse le seguenti contribuzioni:

- ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulla retribuzione del lavoratore;

- il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge;

- il contributo previsto dall’articolo 25, comma quarto, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

L’esonero in esame è subordinato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, alle seguenti condizioni:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Le disposizioni sopra descritte devono essere interpretate alla luce delle disposizioni recate dalla già menzionata normativa unionale.

In particolare, per garantire che gli aiuti siano proporzionati e limitati all’importo necessario al raggiungimento dell’obiettivo di compensare i danni derivanti dagli eventi avversi subiti dalle imprese agricole è necessario considerare l’importo dell’esonero contributivo concesso dall’INPS come un “di cui” dell’importo massimo spettante all’impresa a titolo di compensazione. Come sopra evidenziato, tale importo, accertato dalle competenti autorità regionali, corrisponde al totale dei costi ammissibili parametrato all’intensità stabilita per lo specifico regime di aiuto.

6.1 Modalità di acquisizione delle domande

Dalla data di pubblicazione della presente circolare saranno progressivamente resi disponibili, nel cassetto previdenziale del contribuente, i moduli di richiesta degli esoneri contributivi (uno per ogni decreto di declaratoria che dispone il riconoscimento degli esoneri in parola), che potranno essere utilizzati dai datori di lavoro agricolo e dai lavoratori autonomi agricoli che hanno subito danni relativi a eventi per i quali è stata prevista con decreto del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la concessione di aiuti compensativi di cui all’articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 102/2004.

Si evidenzia che il nuovo canale di trasmissione delle domande di esonero sarà utilizzabile esclusivamente con riferimento agli eventi avversi riconosciuti dal citato Ministero in relazione ai nuovi regimi di aiuto basati sul regolamento (UE) 2022/2472.

6.2 Adempimenti a carico delle Strutture territoriali

Gli esoneri sono concessi a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla normativa sopra evidenziata mediante controllo diretto sulle banche dati a disposizione dell’Istituto (SIAN, Agenzia delle entrate, Registro delle imprese, banche dati interne, ecc.) e attraverso l’acquisizione di dichiarazioni di responsabilità, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal datore di lavoro e dal lavoratore autonomo nel modulo di richiesta dell’esonero inviato tramite cassetto previdenziale del contribuente.

Le Strutture territoriali devono inoltre verificare, prima della concessione dell’esonero, il possesso da parte dell’impresa richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità.

Si evidenzia che gli esoneri in argomento sono attribuiti in via provvisoria in quanto la loro definitiva concessione e la conferma della misura del beneficio è subordinata all’approvazione della correlata domanda di intervento compensativo presentata dalle imprese interessate alle regioni competenti alla gestione degli interventi compensativi di cui all’articolo 5, comma 2, del D.lgs n. 102/2004 oppure, a seconda dei casi, ad AGEA, e all’entità del plafond residuo.

La registrazione degli aiuti, ai sensi dell’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, avverrà a cura della Direzione generale.

7. Istruzioni contabili

Ai fini delle rilevazioni contabili delle agevolazioni contributive previste dall’articolo 8 del D.lgs n. 102/2004, consistenti in un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a favore dei datori di lavoro e lavoratori autonomi operanti nel settore delle attività agricole e determinate secondo le procedure disciplinate dal regolamento (UE) 2022/2472, si istituisce nell’ambito della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali e altre agevolazioni contributive), il seguente conto:

- GAW37148 Esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a favore dei datori di lavoro agricolo (subordinati e autonomi) di cui all’art. 5, comma 1, del D.lgs n. 102/2004, colpiti da calamità naturali e da eventi dannosi per l’agricoltura – articolo 8, del decreto legislativo 29, marzo 2004, n. 102 – Regolamento (UE) 2022/2472.

La procedura gestionale degli agricoli provvede alla ripartizione contabile dei contributi spettanti secondo le modalità in uso, ai conti dalla medesima definiti.

Come di consueto, la Direzione generale curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri di cui alla normativa in argomento.

Si riporta nell’Allegato n. 1 la variazione intervenuta al piano dei conti.

Il Direttore Generale

Valeria Vittimberga


[1] Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (UE) 2022/2472, per «eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali» si intendono “condizioni meteorologiche sfavorevoli quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, precipitazioni forti o persistenti o grave siccità che distruggano, nel caso dell’agricoltura, più del 30 % della produzione media calcolata sulla base del precedente triennio o quadriennio o della produzione media calcolata sui cinque anni o otto precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso; nel caso delle foreste, più del 20% del potenziale forestale”. Per «calamità naturali» si intendono “terremoti, valanghe, frane e inondazioni, trombe d’aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale”.

[2] Gli aiuti esenti da obbligo di notifica preventiva sono quegli aiuti che gli Stati membri non sono tenuti a notificare preventivamente alla Commissione in base alla procedura di cui all’articolo 108, paragrafo 3, ma che sono comunicati alla Commissione al momento della loro attuazione.

[3] I decreti ministeriali riportati nella tabella rappresentano “regimi di aiuto”. Il regime di aiuto, notificato alla Commissione e annotato sull’apposito registro UE degli aiuti di Stato, permette alle autorità (nazionali, regionali o locali) di erogare aiuti che rientrano nelle categorie esentate dal regolamento (UE) 2022/2472 senza dovere notificare ogni singola concessione alla Commissione europea, a condizione che il regime stesso e gli aiuti individuali concessi al suo interno rispettino tutte le condizioni previste dal medesimo regolamento. Un regime di aiuto stabilisce a priori:

- i beneficiari, definiti in modo generale (ad esempio, piccole e medie imprese agricole in una certa regione, ecc.);

- le condizioni, ovvero i requisiti specifici che i beneficiari devono soddisfare per ricevere l'aiuto;

- lo scopo per cui l'aiuto viene concesso (ad esempio, compensazione per danni da calamità naturali);

- la forma dell'aiuto (ad esempio, sovvenzione diretta, prestito agevolato, garanzia) e l'intensità massima consentita;

- la durata, quindi il periodo di validità del regime.

[4] La scelta della regione è riportata nel decreto di declaratoria del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con l’indicazione delle lettere a), b) c) o d) del comma 2 dell’articolo 5 del D.lgs n. 102/2004.

[5] Articolo 11 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104: “1. Le imprese agricole, che hanno subito danni da attacchi di peronospora (plasmopara viticola) alle produzioni viticole e che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

[6] Articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63: “1. Le imprese agricole che, nel corso della campagna 2023, hanno subito e segnalato danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia a causa del fenomeno denominato «moria del kiwi», dovuto a una serie concomitante di eventi climatici avversi e di attacchi di agenti patogeni, e che non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo nei limiti delle risorse allo scopo destinate ai sensi del comma 4 del presente articolo. Le regioni territorialmente competenti, verificata la presenza della "moria del kiwi" sul proprio territorio, come definita dal Servizio fitosanitario nazionale, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

[…]

8-ter. Le imprese agricole con sede operativa in Sicilia, che hanno subito danni alle produzioni a causa di fenomeni siccitosi, verificatisi dal mese di luglio 2023 al mese di maggio 2024, e che non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, previa verifica del nesso di causalità tra l'evento siccitoso e i danni riportati, possono accedere, nel limite di 15 milioni di euro, agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga al comma 4 del medesimo articolo 5. Per la relativa procedura, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo”.

[7] Svolgono attività agricola di produzione primaria le imprese che hanno dichiarato all’Ufficio del Registro delle imprese di svolgere, ed effettivamente svolgono, le attività economiche classificate con codice ATECO da 01.1 a 01.5.

[8] Le regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso, nonché, tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall'articolo 5 e la relativa richiesta di spesa. Il Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi, dichiara entro trenta giorni dalla richiesta delle regioni interessate, l'esistenza del carattere di eccezionalità delle calamità naturali, individuando i territori danneggiati e le provvidenze sulla base della richiesta (cfr. l’art. 6 del D.lgs n. 102/2004).

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