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Circolare INPS n.96 del 26.05.2025

INDICE

1. Premessa

2. Beneficiari e regole di determinazione della retribuzione spettante

3. Rimborso ai datori di lavoro delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti mediante conguaglio

3.1 Istruzioni operative per i datori di lavoro privati

3.2 Istruzioni operative per i datori di lavoro privati con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

3.3 Istruzioni operative per il conguaglio delle indennità anticipate

3.4 Datori di lavoro di operai agricoli a tempo indeterminato

4. Datori di lavoro che non operano con il sistema del conguaglio di cui al decreto-legge n. 663/1979

5. Presupposti e requisiti per il rimborso

5.1 Donazione completa

5.2 Inidoneità alla donazione

6. Contribuzione figurativa

7. Istruzioni contabili

1. Premessa

L’articolo 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584, come modificato dalla legge 4 maggio 1990, n. 107, prevede che il lavoratore dipendente che cede il proprio sangue gratuitamente ha diritto a una giornata di riposo e alla conservazione della normale retribuzione.

Il successivo articolo 2 della medesima legge dispone che il datore di lavoro, che corrisponde direttamente la retribuzione al lavoratore, ha facoltà di chiedere il rimborso della somma anticipata “all’Istituto di assicurazione contro le malattie al quale è iscritto il donatore, anche in deroga alle vigenti norme che prevedano limitazioni dell’indennità economica di malattia per durata e ammontare”.

Le norme attuative della legge n. 584/1967 sono recate dal decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 8 aprile 1968, il quale disciplina, tra l’altro, le modalità e i termini che il datore di lavoro deve osservare per ottenere il rimborso della retribuzione corrisposta per la giornata di riposo fruita dal lavoratore dipendente donatore di sangue.

Il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, ha posto a carico dell’INPS l’onere dei rimborsi al datore di lavoro del settore privato per tali emolumenti stabilendo, all’articolo 1, comma secondo, che il datore di lavoro deve comunicare nella denuncia contributiva i relativi dati, ponendo a conguaglio l’importo complessivo del trattamento con quello dei contributi e delle altre somme dovute all’Istituto.

Con la circolare n. 25 del 5 febbraio 1981, l’Istituto ha fornito istruzioni per il rimborso ai datori di lavoro delle retribuzioni corrisposte per le giornate di riposo fruite dai dipendenti donatori di sangue, distinguendo tra i datori di lavoro che possono porre a conguaglio le retribuzioni corrisposte ai donatori di sangue con i contributi e le altre somme dovute all’INPS, e i datori di lavoro che, non potendo operare tale conguaglio, possono richiedere il rimborso diretto delle somme anticipate al lavoratore.

Successivamente, l’articolo 8, comma 2, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati”, ha garantito la retribuzione anche ai lavoratori dipendenti giudicati inidonei alla donazione di sangue e di emocomponenti, “limitatamente al tempo necessario all'accertamento dell’idoneità e alle relative procedure”, la cui attuazione è disciplinata dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Salute, 18 novembre 2015, recante “Modalità di erogazione del contributo in caso di inidoneità alla donazione” (cfr. la circolare n. 29 del 7 febbraio 2017).

Tanto rappresentato, con la presente circolare, facendo seguito alle citate circolari n. 25/1981 e n. 29/2017, si riepilogano le disposizioni che regolano la materia in argomento e si forniscono istruzioni operative per il rimborso ai datori di lavoro privati delle retribuzioni corrisposte per le giornate o le ore di riposo fruite, rispettivamente, dai lavoratori dipendenti donatori di sangue o giudicati inidonei alla donazione stessa.

2. Beneficiari e regole di determinazione della retribuzione spettante

Il diritto alla giornata o alle ore di riposo e alla relativa retribuzione spetta a tutti i lavoratori dipendenti, a prescindere dalla categoria e dal settore di appartenenza, compresi i lavoratori domestici.

L’INPS è tenuto a rimborsare il datore di lavoro per le retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato.

Al lavoratore dipendente che sia stato accertato idoneo alla donazione sangue spetta la retribuzione corrispondente alle ore non lavorate corrispondenti alla giornata di riposo (cfr. l’art. 3 del D.M. 8 aprile 1968).

Pertanto, al lavoratore che ha effettuato la donazione sangue spetta la retribuzione che sarebbe stata percepita in busta paga (con riferimento alle voci fisse e continuative a esclusione degli elementi retributivi che non abbiano carattere ricorrente) in caso di effettiva prestazione dell’attività lavorativa.

Al lavoratore giudicato inidoneo alla donazione sangue, diversamente, spetta la retribuzione limitatamente al tempo necessario all'accertamento della predetta inidoneità (cfr. l’art. 1 del D.I. 18 novembre 2015).

Pertanto, il lavoratore dipendente inidoneo ha diritto alla retribuzione che gli sarebbe stata corrisposta per le ore non lavorate comprese nell’intervallo di tempo necessario all'accertamento della predetta inidoneità (cfr. la circolare n. 29/2017).

Tale intervallo di tempo deve essere calcolato con riferimento sia al tempo di permanenza presso il centro trasfusionale sia al tempo necessario per lo spostamento del lavoratore alla sede di servizio.

Tanto premesso, in linea generale e fatte salve le precisazioni illustrate nei successivi paragrafi, gli elementi retributivi da considerare ai fini del calcolo della retribuzione del lavoratore dipendente donatore di sangue sono quelli riportati nella retribuzione teorica del flusso Uniemens del mese di fruizione del giorno di permesso. Tale retribuzione deve essere divisa per ventisei per i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile (cfr. la circolare n. 25/1981).

L’importo così ottenuto, nel caso di lavoratore giudicato inidoneo alla donazione sangue, deve essere ulteriormente diviso per il divisore orario del mese considerato.

I dati da prendere a riferimento quale base di calcolo per la retribuzione in argomento per gli operai agricoli a tempo indeterminato e per i lavoratori agricoli a tempo determinato sono quelli riportati nel flusso Uniemens-PosAgri del mese di fruizione del giorno di permesso o delle ore di permesso. Il divisore orario da considerare in caso di inidoneità alla donazione per i citati lavoratori agricoli è di 6,5 ore (durata di una giornata di lavoro da CCNL).

Il datore di lavoro entro e non oltre il mese successivo a quello in cui il lavoratore ha donato il sangue o è risultato inidoneo alla donazione (cfr. l’art. 5 del D.M. 8 aprile 1968 e l’art. 1, comma 4, del D.I. 18 novembre 2015) può ottenere il rimborso dell’importo della retribuzione pagata direttamente al lavoratore e determinata secondo le modalità illustrate nei paragrafi successivi, avendo cura di conservare per 10 anni la seguente documentazione:

  • lavoratori che hanno effettuato la donazione sangue:

- certificati medici e dichiarazioni dei donatori di cui al paragrafo 5.1, lettera A) e C), della presente circolare.

  • lavoratori giudicati inidonei alla donazione sangue:

- certificati di inidoneità di cui al paragrafo 5.2 della presente circolare.

In entrambi i casi occorre verificare che i certificati allegati riportino l’indicazione del codice fiscale dell’ASL/Azienda Ospedaliera o dell’Associazione/Federazione di volontariato cui afferisce l’unità di raccolta.

3. Rimborso ai datori di lavoro delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti mediante conguaglio

L’articolo 1, comma secondo, del decreto-legge n. 663/1979 prevede che i datori di lavoro che anticipano le retribuzioni ai donatori di sangue, possono procedere al conguaglio con i contributi o altre somme dovute all’INPS.

A tale fine, il datore di lavoro deve compilare il flusso Uniemens specificando i dati informativi relativi alla tipologia di assenza intervenuta nel mese in cui si verifica l’evento, nonché quelli specificamente riferiti al conguaglio della retribuzione anticipata secondo le seguenti istruzioni operative.

3.1 Istruzioni operative per i datori di lavoro privati

Il datore di lavoro deve valorizzare l’assenza utilizzando il codice evento “DON”, avente il significato di “assenza per donazione di sangue”, o il codice evento “IDS”, avente il significato di “assenza oraria riferita al tempo necessario all’accertamento di inidoneità alla donazione sangue e relative procedure”, a seconda dell’ipotesi che ricorre.

Devono altresì essere valorizzati gli altri elementi del flusso volti a caratterizzare il verificarsi di eventi tutelati figurativamente.

In particolare, la settimana in cui si colloca l’evento “DON” o l’evento orario “IDS” deve essere valorizzata con 1” o “2” a seconda della fattispecie e della eventuale compresenza nella settimana in cui ricorre l’evento di giornate ordinariamente retribuite.

Nel caso di lavoratore iscritto al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo o al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi non deve essere compilato l’elemento .

Si precisa che qualora il permesso “IDS” sia abbinato a permesso non retribuito nella medesima giornata e tale giornata si colloca in una settimana con valorizzazione “1” per altro evento, o costituisca l’unica giornata componente la settimana, la valorizzazione dell’elemento di deve essere “1”.

L’elemento deve contenere la “retribuzione persa” nel mese riferita alle giornate “DON” e alle ore “IDS” fruite.

Si ricorda che con la circolare n. 29/2017 è stato previsto che nel caso di inidoneità alla donazione di sangue, trattandosi di evento su base oraria, deve essere anche valorizzato l’elemento secondo le seguenti indicazioni:

- Elemento = “S”;

- Elemento = “2”;

- Elemento < CodiceEventoGiorn> = “IDS”;

- Elemento = Numero ore “IDS” fruite;

- Elemento = Codice fiscale con il valore “CF” dell’ASL/Azienda Ospedale o dell’Associazione/Federazione di volontariato cui afferisce l’unità di raccolta presso la quale è stata certificata l’inidoneità alla donazione e con il valore “CF” (Elementi obbligatori a decorrere dalla competenza luglio 2025).

Qualora il lavoratore abbini l’evento “IDS” a permesso di altro tipo nella medesima giornata in modo da non effettuare la prestazione lavorativa, l’elemento deve essere = “N”; l’elemento deve essere = “2” se il permesso di altro tipo è retribuito; l’elemento deve essere = “1” se il permesso di altro tipo è NON retribuito.

Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto al Fondo speciale FS o IPOST, nella sezione “Fondo Speciale” il giorno in cui esiste un permesso con fruizione oraria deve essere conteggiato come retribuito sia in caso di = “2” abbinato a = “S” sia in caso di = “2” abbinato a = “N” se il permesso di altro tipo è retribuito. Infatti, in entrambe le situazioni viene corrisposta la retribuzione.

Ne deriva che per i lavoratori con anzianità valorizzata in giorni, le giornate con = “2” in estratto conto sono assimilate alle giornate retribuite secondo il medesimo criterio previsto per i lavoratori con anzianità valorizzata in settimane. Conseguentemente, l’evento orario “IDS” deve essere tracciato sotto il medesimo periodo retribuito e viene utilizzato solo a integrare la retribuzione di quest’ultimo, cioè solo ai fini della misura della prestazione.

Diversamente, nel giorno in cui esiste un permesso “IDS” abbinato ad altro permesso non retribuito, dunque privo di prestazione, l’assenza giornaliera deve essere dichiarata nella sottosezione e il deve essere = “1” abbinato a = “N”.

Inoltre, devono essere precisate nei vari campi (“L. n. 177/76”, “IIS”, “CA”, “13esima”) le quote analitiche di retribuzione corrispondenti al tempo lavorato e nei campi “L. n. 177/76”, “IIS”, “CA”, “13esima” della sottosezione deve essere precisata la ripartizione della retribuzione persa già indicata in .

Per i periodi decorrenti dal 1° luglio 2025, l’elemento deve essere valorizzato anche con riguardo agli eventi di donazione sangue “DON” secondo le seguenti indicazioni:

- Elemento = “N”;

- Elemento = “1”;

- Elemento = “DON”;

- Elemento = Codice fiscale con il valore “CF” dell’ASL/Azienda Ospedale o dell’Associazione/Federazione di volontariato cui afferisce l’unità di raccolta presso la quale è avvenuta la donazione e con il valore “CF”.

Per gli iscritti al Fondo speciale FS o IPOST l’assenza giornaliera deve essere dichiarata nella sottosezione della sezione “Fondo speciale” avendo cura di precisare nei campi “L. n. 177/76”, “IIS”, “CA”, “13esima” la ripartizione della retribuzione c.d. persa già indicata in .

3.2 Istruzioni operative per i datori di lavoro privati con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

Oltre a quanto già indicato al precedente paragrafo 3.1, i datori di lavoro privati con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica devono valorizzare l’evento nel flusso Uniemens/ListaPosPA secondo le indicazioni già fornite con la circolare n. 37 del 3 aprile 2023, che a ogni buon fine vengono di seguito riportate.

Per dichiarare l’evento in argomento deve essere utilizzato l’elemento V1, Causale 7, Codice Motivo Utilizzo 8, valorizzando il Tipo Servizio 84, “Eventi con accredito figurativo”, avente il significato di “Permesso Donazione Sangue dei dipendenti delle aziende di cui all’art. 20 c.2 del D.L. 25 giugno 2008 n.112”, che deve trovare riscontro con il Codice Evento “DON” utilizzato per dichiarare lo stesso permesso nella .

Nell’elemento V1, Causale 7, Codice Motivo Utilizzo 8, gli elementi e devono riferirsi al mese solare in cui si è verificato l’evento, e nell’elemento deve essere indicato il numero di giorni che danno diritto all’accredito figurativo nel mese solare, esprimendo tale valore in millesimi (1 giorno = 1000), mentre non deve essere valorizzato quello relativo alla .

Si precisa che il e il del quadro V1, Causale 7, Codice Motivo Utilizzo 8, devono coincidere, rispettivamente, con il del primo quadro “E0” e con il fine dell’ultimo quadro “E0”, o dei quadri V1, Causale 5, relativi allo stesso mese solare eventualmente già inviati in precedenza, a parità di “Tipo Impiego” e in assenza di periodi interruttivi di servizio utile.

La contribuzione per la Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e per la Gestione ex ENPDEP (ove presente) è dovuta anche in riferimento alle retribuzioni figurative accreditate ai fini pensionistici, pertanto, la stessa deve essere valorizzata separatamente nell’elemento V1, Causale 7, Codice Motivo Utilizzo 8, relativo al permesso per donazione di sangue e non ricompresa nell’elemento “E0”.

Con analoga modalità deve essere dichiarata anche l’assenza oraria riferita al tempo necessario all’accertamento di inidoneità alla donazione sangue e relative procedure il cui corrispettivo codice evento da dichiarare in è “IDS”; in questo caso il valore da inserire nell’elemento deve essere conforme alla regola illustrata nella circolare n. 40 del 23 febbraio 2016.

3.3 Istruzioni operative per il conguaglio delle indennità anticipate

Ai fini del conguaglio dell’indennità in trattazione, fino al periodo di competenza giugno 2025 i datori di lavoro devono valorizzare nell’elemento / i seguenti codici causale:

  • S110”, avente il significato di “Indennità Donatori di sangue”;
  • S111”, avente il significato di “Conguaglio differenze per donatori di sangue”;
  • S114”, avente il significato di “Indennità per assenza oraria riferita al tempo necessario all’accertamento di inidoneità alla donazione sangue. Circ. n. 29/2017”.

Nell’elemento deve essere indicato l’importo dell’indennità recuperata.

Dal periodo di competenza luglio 2025, devono essere utilizzati esclusivamente i codici conguaglio di nuova istituzione sotto riportati presenti nella sezione .

L’elemento è un elemento a valenza contributiva.

Nell’elemento devono essere inseriti i seguenti codici:

• Codice “S127”, avente il significato di “Indennità Donatori di sangue” (codice evento “DON”);

• Codice “S129”, avente il significato di “Indennità per assenza oraria riferita al tempo necessario all’accertamento di inidoneità alla donazione sangue. Circ. n. 29/2017” (codice evento “IDS” usufruito su base oraria);

• Codice “S211”, avente il significato di “Differenze donatori di sangue. (codice evento “DON”).

Nell’elemento deve essere indicato il valore “CF” dell’ASL/Azienda Ospedale o dell’Associazione/Federazione di volontariato cui afferisce l’unità di raccolta presso la quale è stata certificata la donazione o l’inidoneità alla donazione.

Nell’elemento deve essere indicato il valore “CF_PERS_GIU”.

Nell’elemento deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata, ossia la competenza in cui sono intervenuti gli specifici eventi esposti nel flusso Uniemens; la competenza dell’elemento non può essere antecedente al mese di luglio 2025.

Nell’elemento deve essere indicato l’importo della prestazione conguagliata, relativo alla specifica competenza.

3.4 Datori di lavoro di operai agricoli a tempo indeterminato

I datori di lavoro tenuti ad anticipare agli operai agricoli a tempo indeterminato la retribuzione per donazione sangue devono portare in compensazione le somme corrisposte al salariato agricolo mediante l’invio del flusso Uniemens/PosAgri. In particolare, il flusso deve essere valorizzato con il codice S” e deve essere compilato secondo le indicazioni fornite con il messaggio n. 1653 del 29 aprile 2019, soprattutto con riferimento al campo utile al calcolo della contribuzione figurativa (cfr. il paragrafo 6 della presente circolare).

Nel campo deve essere inserita la somma oggetto di anticipazione.

4. Datori di lavoro che non operano con il sistema del conguaglio di cui al decreto-legge n. 663/1979

Le somme corrisposte agli operai agricoli a tempo determinato e ai lavoratori domestici sono rimborsate dall’Istituto direttamente ai datori di lavoro.

La domanda di rimborso deve essere inoltrata all’Istituto esclusivamente in via telematica (cfr. la circolare n. 5 del 16 gennaio 2012), entro e non oltre la fine del mese successivo a quello in cui il lavoratore ha donato il sangue o è risultato inidoneo alla donazione (cfr. l’art. 5 del D.M. 8 aprile 1968 e l’art. 1, comma 4, del D.I. 18 novembre 2015).

Il rimborso diretto al datore di lavoro è effettuato dall'INPS previa istruttoria delle domande presentate.

Al fine di ottenere il rimborso diretto, in conformità a quanto previsto dall’articolo 6 del citato D.M. 8 aprile 1968, il datore di lavoro è tenuto ad allegare alla domanda la seguente documentazione:

  • lavoratori che abbiano effettuato la donazione sangue:

- certificati medici e dichiarazioni dei donatori di cui al paragrafo 5.1 lettera A) e C) della presente circolare;

  • lavoratori giudicati inidonei alla donazione sangue:

- certificati di inidoneità di cui al paragrafo 5.2 della presente circolare.

In entrambi i casi occorre verificare che i certificati allegati riportino l’indicazione del codice fiscale dell’ASL/Azienda Ospedaliera o dell’Associazione/Federazione di volontariato cui afferisce l’unità di raccolta.

Resta fermo che per procedere al rimborso delle somme in argomento, le Strutture territoriali dell’Istituto devono verificare sia la corretta allegazione di tutta la documentazione di cui al successivo paragrafo 5 della presente circolare sia la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per il rimborso.

Ai fini della determinazione della retribuzione giornaliera dei lavoratori domestici, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 2, gli operatori di Sede devono fare riferimento ai dati riportati nell’archivio lavoratori domestici.

In particolare, dall’archivio lavoratori domestici (di seguito, archivio LD) sono evincibili alternativamente la retribuzione oraria o il compenso mensile corrisposto al lavoratore, secondo quanto comunicato dal datore di lavoro in sede di assunzione o in sede di successiva variazione. Pertanto, al fine della determinazione della retribuzione giornaliera, occorre moltiplicare la retribuzione oraria per il numero di ore settimanali lavorate e dividere l’importo così ottenuto per sei (in quanto una settimana lavorativa si intende composta da sei giorni).

In alternativa, è possibile dividere il compenso mensile per ventisei, atteso che la retribuzione giornaliera è pari a un ventiseiesimo di quella mensile.

Il rimborso ai datori di lavoro delle retribuzioni corrisposte per donazione sangue deve essere effettuato con la collezione della procedura “Pagamenti Vari”, già utilizzata attualmente, DON.SANGUE.xx. Si riportano, di seguito, le operazioni da eseguire per creare la collezione:

- creare una collezione di pagamenti denominata “DON.SANGUE.xx“(dove xx 00 per la sede e 01, 02, ecc., per i centri operativi) che è automaticamente inizializzata con i seguenti elementi:

- causale: “RIMB. DELLA RETRIBUZIONE CORRISPOSTA AI DONATORI DI SANGUE”;

- campi “Importi Vari” impostati con le sigle:

PTP30006, GAU30230

- accedere ai pannelli di acquisizione del pagamento per prelevare i dati anagrafici. I dati prelevati precompilano il pannello del pagamento anche con i dati dell’indirizzo, che può essere modificato dall’operatore;

- acquisire l’importo della retribuzione rimborsata nel campo “Importo”;

- scegliere nel campo “Tipo pagamento” la modalità di pagamento;

- acquisire nel campo “Altro”:

il “Codice di verifica” di sei caratteri alfanumerici presente sulla prima pagina della domanda telematica il cui primo carattere può assumere i seguenti valori: “P” se all’interno della domanda è presente almeno una donazione non completa (parziale), “C” se la domanda contiene solo donazioni complete;

- inserire nella sezione “Importi Vari”:

  • nel campo PTP30006 l’importo della retribuzione completa rimborsata;
  • nel campo GAU30230 l’importo della retribuzione parziale rimborsata;

- eseguire la quadratura della collezione e la successiva elaborazione per produrre il file Telematico e l’IP6bis.

Se nella stessa domanda sono presenti sia richieste di rimborsi parziali che richieste di rimborsi completi devono essere acquisiti due pagamenti, uno per i rimborsi parziali e uno per i rimborsi completi.

5. Presupposti e requisiti per il rimborso

5.1 Donazione completa

A) Limite quantitativo minimo della donazione

Il quantitativo minimo che la donazione di sangue deve raggiungere, affinché sussista sia il diritto del lavoratore alla giornata di riposo che alla relativa retribuzione, con conseguente facoltà del datore di lavoro di chiedere il rimborso, è fissato in 250 grammi. Il quantitativo di sangue prelevato deve essere indicato nel certificato rilasciato dal medico che ha effettuato il prelievo che deve altresì riportare il codice fiscale dell’ASL/Azienda Ospedaliera o dell’Associazione/Federazione di volontariato cui afferisce l’unità di raccolta presso la quale è avvenuta la donazione, i dati anagrafici del donatore (rilevati da un valido documento di riconoscimento, gli estremi del quale devono essere annotati), la gratuità della donazione, nonché il giorno e l’ora del prelievo.

B) Centri autorizzati al prelievo

Il prelievo di sangue deve risultare dal certificato redatto dal medico responsabile della selezione del donatore, del servizio trasfusionale (o della relativa articolazione organizzativa) o dell’unità di raccolta, gestita dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue che abbiano ottenuto, ai sensi della normativa vigente, l’autorizzazione e l’accreditamento secondo le modalità previste dalle Regioni e dalle Province autonome. Il certificato, inoltre, deve riportare il codice fiscale dell’ASL/Azienda Ospedaliera o dell’Associazione/Federazione di volontariato cui afferisce l’unità di raccolta presso la quale è avvenuta la donazione.

C) Dichiarazione del donatore

Il godimento della giornata di riposo e della relativa retribuzione, specificata nel suo ammontare, nonché la gratuità della cessione del sangue, devono risultare dalla dichiarazione rilasciata dal donatore, come previsto dall'articolo 6 del D.M. 8 aprile 1968.

5.2 Inidoneità alla donazione

L’articolo 1, comma 1, del D.I. 18 novembre 2015 elenca i casi di inidoneità alla donazione per i quali è garantita la retribuzione dei donatori lavoratori dipendenti, limitatamente al tempo necessario all'accertamento dell'idoneità e alle relative procedure. Tali casi comprendono:

a) sospensione o esclusione del donatore per motivi sanitari, secondo i criteri di esclusione o sospensione dalla donazione, previsti dalla normativa vigente;

b) mancata decorrenza dei tempi di sospensione, previsti dalla normativa vigente, tra una donazione e la successiva;

c) rilevata esigenza di non procedere al prelievo per specifico emocomponente e/o gruppo sanguigno, in base alla programmazione dei bisogni trasfusionali.

Come previsto dal successivo comma 2 del medesimo articolo 1, “la non idoneità del donatore è certificata dal medico, responsabile della selezione del donatore, del servizio trasfusionale o relativa articolazione organizzativa o dell’Unità di raccolta, gestita dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue” che abbiano ottenuto, ai sensi della normativa vigente, l’autorizzazione e l’accreditamento secondo le modalità previste dalle Regioni e dalle Province autonome.

Ai fini del diritto alla retribuzione, il lavoratore è tenuto a inoltrare al datore di lavoro, unitamente alla domanda, il certificato di inidoneità che deve riportare:

- il codice fiscale dell’ASL/Azienda Ospedaliera o dell’Associazione/Federazione di volontariato cui afferisce l’unità di raccolta presso la quale è avvenuta la donazione;

- i dati anagrafici del lavoratore e gli estremi del documento di riconoscimento dal quale sono stati rilevati;

- l'attestazione che la mancata donazione sia avvenuta in conformità con le cause di inidoneità previste dall'articolo 1, comma 1, del D.I. 18 novembre 2015;

- il giorno e l’ora di entrata e di uscita dal centro trasfusionale di cui al precedente paragrafo 5.1 lettera B).

6. Contribuzione figurativa

Per le giornate/ore in cui il lavoratore si astiene dal lavoro per effettuare la donazione di sangue e il datore di lavoro richieda il rimborso o il conguaglio della retribuzione corrisposta viene garantito l’accredito della contribuzione figurativa[1] in relazione ai periodi in cui si colloca l’evento tutelato, nell’ambito della gestione pensionistica alla quale il lavoratore dipendente è iscritto.

La valorizzazione della contribuzione figurativa avviene sulla base della retribuzione persa di cui all’articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183, ossia in base all’importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore in caso di prestazione lavorativa nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo nei casi di anticipo e di conguaglio della retribuzione deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi e deve essere valorizzato nel flusso Uniemens secondo quanto precisato ai paragrafi 3.1 e 3.3 della presente circolare e con specifico riferimento ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica secondo quanto indicato al precedente paragrafo 3.2 (cfr. anche la circolare n. 37/2023).

7. Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile delle somme da rimborsare ai datori di lavoro, si riportano di seguito le seguenti istruzioni.

Pagamento a conguaglio

Le somme esposte nel flusso Uniemens con i codici conguaglio in uso “S110”, “S111” e “S114” per i periodi di competenza fino a giugno 2025 e con i codici conguaglio di nuova attribuzione “S127”, “S129” e “S211” per la competenza da luglio 2025, come da istruzioni operative riportate al precedente paragrafo 3.3, sono contabilizzate ai conti in uso PTP30013 per l’indennità donatori sangue (cfr. la circolare n. 25/1981 e il messaggio n. 30162 del 7 gennaio 1991), GAU30220 per l’indennità di inidoneità alla donazione, istituito con la circolare n. 29/2017.

Il conto PTP30013 ha valenza anche ai fini della contabilizzazione delle somme anticipate per donazione sangue dai datori di lavoro di operai agricoli a tempo indeterminato e conguagliate con il flusso Uniemens/PosAgri, per quanto riportato al precedente paragrafo 3.4. Gli importi compensati dai medesimi datori di lavoro a titolo di indennità per inidoneità alla donazione sono rilevati contabilmente al conto GAU30240 già istituito (cfr. la circolare n. 29/2017).

Pagamento diretto

La registrazione contabile delle somme a favore dei datori di lavoro privati che non possono avvalersi della dichiarazione Uniemens, ed erogate direttamente tramite la collezione della procedura “Pagamenti vari” secondo le modalità definite al precedente paragrafo 4, avviene al conto in uso PTP30006 (cfr. la circolare n. 25/1981 e il messaggio n. 30162/1991).

Per la parte di onere a carico dello Stato relativo al solo caso di inidoneità alla donazione, il conto di rilevazione è quello in uso GAU30230 (cfr. la circolare n. 29/2017).

Il debito nei confronti dei beneficiari è rilevato rispettivamente ai conti in uso PTR10029 e GPA10029, quest’ultimo per la quota parte a carico dello Stato.

Le somme non riscosse dai beneficiari e riaccreditate al conto in uso GPA10031 sono contraddistinte rispettivamente dai codici bilancio in uso “3058” e “3074”.

Gli eventuali recuperi di somme relative all’indennità della donazione sangue e indebitamente erogate sono contabilizzati al conto in uso PTP24033.

Per gli eventuali recuperi di somme indebitamente erogate a titolo indennità per inidoneità alla donazione, si istituisce il conto:

- GAU24230 E.V. – Entrate Varie – Recupero e reintroito delle indennità anticipate al personale dipendente per assenza oraria riferita al tempo necessario all’accertamento di inidoneità alla donazione sangue.

Gli eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate e rilevati ai conti PTP24033 e GAU24230, sono abbinati nell’ambito della procedura “recupero crediti per prestazioni” rispettivamente ai codici bilancio in uso “1069” e “1094”.

Le partite risultate a credito a fine esercizio per effetto del mancato recupero sono imputate ai conti PTR00030 e GAU00030, sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA00032 eseguita sempre dalla suddetta procedura.

I crediti divenuti inesigibili devono essere contraddistinti con i codici “1069” e “1094” nell’ambito del partitario del conto GPA00069.

La rilevazione contabile delle disposizioni di pagamento sui conti di debito citati avviene con le modalità definite con il messaggio n. 136 del 15 gennaio 2025, cui si rinvia, che prevede la liquidazione sulla Struttura territoriale competente e l'accentramento dell'esborso finanziario presso la Direzione generale.

I rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso deli oneri previsti dalla normativa, sono tenuti come di consueto dalla Direzione generale.

Si allega la variazione al piano dei conti (Allegato n. 1).

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga


[1] Si precisa che la retribuzione corrisposta per la giornata di riposo o le ore in cui il lavoratore si astiene dal lavoro per effettuare la donazione ha natura indennitaria e, pertanto, non è assoggettabile a contribuzione obbligatoria. Le retribuzioni corrisposte ai donatori di sangue devono essere assoggettate a contribuzione obbligatoria solo nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non si avvalga della facoltà di chiederne il rimborso.

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